Cass. civile, sez. III del 2002 numero 985 (28/01/2002)


In caso di risoluzione del contratto di compravendita, l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento di un bene di cui l'acquirente si sia avvantaggiato nell'intervallo di tempo tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale -, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non trattandosi di vantaggio che l'inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all'acquirente danneggiato.

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