Cass. civile, sez. III del 2000 numero 6613 (22/05/2000)


La fideiussione del fideiussore costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale. In questo quadro, l'indicazione nominativa del terzo (garantito dal primo fideiussore) non è necessaria e la sua mancanza non comporta indeterminabilità dell'oggetto, anche considerando che, in termini generali, con riguardo alla fideiussione comprensiva delle obbligazioni future non è dato preventivamente individuare il soggetto che contrarrà con il fideiussore.

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