Cass. civile, sez. III del 1999 numero 589 (22/01/1999)


La giurisprudenza, da ultimo, ha qualificato come contrattuale - oltre che extracontrattuale - la responsabilità del medico che opera all'interno di una struttura ospedaliera, ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali che ravvedevano in capo al medico solo una responsabilità extracontrattuale, per violazione dei doveri inerenti alla professione, ex art. 2236 c.c., concorrente con quella contrattuale dell'ente. Se si guarda alla genesi del rapporto tra paziente e medico dipendente, esiste un momento in cui le parti stabiliscono se entrare in relazione e, da quel momento, assumono un impegno reciproco e pongono una regola di comportamento: obbligazione e prestazione entrano a pieno titolo in un rapporto fondato sulla volontà delle parti. La matrice negoziale del rapporto, peraltro, è indebolita solo con riguardo alla possibilità di scelta delle parti contrattuali: da una parte, il medico, in quanto dipendente della struttura, è tenuto a prestare la sua attività nei confronti del soggetto che abbia concluso un accordo con l'ente; dall'altra parte, il paziente non è libero di scegliere il professionista a cui rivolgersi essendo in ciò vincolato dall'indicazione fornita dalla struttura. È a questo punto che, secondo il più recente orientamento della Corte di cassazione, il contratto sociale surroga la consensualità tipica dell'accordo negoziale, giustificando la nascita di vincoli contrattuali in tutto equivalenti a quelli generati da un contratto di prestazione d'opera. Quella in esame, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, può essere definita come una fattispecie contrattuale a struttura complessa, dominata dalla presenza di un collegamento negoziale tra tre rapporti "ex contractu": quello tra ente e medico, quello tra ente e paziente e quello tra paziente e medico. Ne consegue che, mentre le prestazioni pecuniarie - prezzo, compenso, spese - sono regolate dai primi due rapporti e la predisposizione di un'adeguata struttura organizzativa compete principalmente all'ente, la prestazione professionale è oggetto, a diverso titolo, di entrambi i rapporti facenti capo al paziente: quello instaurato con l'ente, in quanto l'ente assicura la disponibilità di personale qualificato a cui rivolgersi, riservandosi di condizionare la scelta del medico da parte del paziente; quello instaurato col medico nel momento in cui il paziente decide di avvalersi di quella disponibilità, in quanto è in questo preciso ambito in cui il rapporto di cura si sviluppa che la prestazione viene definita ed eseguita concretamente. L'esistenza di un rapporto contrattuale tra medico e paziente, il cui contenuto obbligatorio si individua nel contratto di prestazione d'opera professionale, configura in capo al primo una responsabilità da inadempimento nei confronti del secondo che, dunque, concorre con quella dell'ente, emergente ad altro titolo. La distinzione dei due rapporti spiega la diversità dei criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente e di quella del medico: il regime della responsabilità oggettiva dell'ente, quello della responsabilità per colpa, coi criteri di cui all'art. 2236 c.c., per il secondo. Per i medici che hanno eseguito l'intervento, pertanto, valgono i normali termini prescrizionali decennali, poiché essi rispondono, in via solidale con l'ente ospedaliero a cui appartengono, a titolo contrattuale del proprio operato. La responsabilità di tipo extracontrattuale, per quanto in astratto sia configurabile come concorrente con quella contrattuale, invece, non può entrare nel campo quando la relativa azione, non esercitata nel termine di cinque anni, sia prescritta. In questo caso la violazione dei doveri inerenti alla "bona ars medica", quand'anche abbia provocato lesioni illecite al paziente, non potrà comportare obblighi risarcitori che vadano oltre il danno patrimoniale direttamente ed immediatamente imputabile alla condotta negligente accertata. La responsabilità medica, quindi, non potrà estendersi a coprire il c.d. danno morale, che trae origine dall'accertamento di un fatto illecito di rilevanza penale, di natura extra contrattuale.

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