Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3041 (30/03/1999)


La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia sussiste non solo quando il danno si verifica nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa stessa, ma anche quando i danni derivino dall'insorgenza in essa di un processo dannoso ricollegabile all'attività umana o altro.

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