Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8927 (09/09/1998)


Il pagamento mediante assegni di conto corrente può essere legittimamente rifiutato e non spiega - perciò e di per sé - efficacia liberatoria, ma l'eventuale accettazione degli stessi da parte del creditore o di chi sia da lui stato autorizzato a ricevere il pagamento (nella fattispecie, il procuratore ad litem) implica consenso a tale modalità di pagamento e l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli.

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