Cass. civile, sez. III del 1996 numero 8855 (10/10/1996)


Nella ipotesi di una transazione, per la quale la forma scritta sia richiesta solo "ad probationem", conclusa dal "falsus procurator", la ratifica da parte dell' interessato può avvenire anche per "facta concludentia", purché risultanti da atti scritti, salvo che egli non abbia, anche tacitamente, accettato gli effetti della transazione con l' integrale esecuzione dei relativi patti.

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