Cass. civile, sez. III del 1996 numero 8656 (03/10/1996)


In tema di trasporto di persone, l' azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e quella da responsabilità extracontrattuale, fondata la prima sull' inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto e la seconda sulla violazione del principio generale del "neminem laedere", sono del tutto distinte, essendo diversi i diritti in relazione ai quali sono accordate e richiedendo indagini su elementi di fatto differenti. La scelta fra le due azioni ed anche il loro esercizio cumulativo nel processo rientra nel potere dispositivo della parte. Ne deriva che ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione del' art. 112 cod. proc. civ., sostituirsi alla parte nella scelta che questa avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda per un titolo diverso.

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