Cass. civile, sez. III del 1994 numero 5546 (08/06/1994)


La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a piú persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravitá delle rispettive colpe di costoro e l' eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravitá delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1994 numero 5546 (08/06/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti