Cass. civile, sez. III del 1993 numero 6219 (03/06/1993)


L'obbligo del mediatore di comunicare alle parti, ai sensi dell'art. 1759 comma primo cod. civ., le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, si riferisce non solo alle circostanze accertate ma anche a quelle di cui il mediatore abbia avuto semplicemente notizia (nella specie, trattandosi del certificato di abitabilità dell'appartamento compravenduto).

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