Cass. civile, sez. III del 1992 numero 9348 (06/08/1992)


La divulgazione, a mezzo della stampa, di una notizia offensiva della reputazione di una determinata persona può non assurgere ad elemento costitutivo di illecito civile, che implichi risarcimento del danno, cagionato, solo quando la notizia stessa sia conforme a verità- ancorché‚ non riferita nel suo contenuto minimo essenziale, ma corredata da particolari, purché‚ non immaginari né alteranti la sostanziale portata della notizia, atti a soddisfare la compiutezza dell'informazione - e sussista un interesse sociale alla divulgazione, quale é sotteso al diritto di cronaca inteso anche quale diritto di informazione.

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