Cass. civile, sez. III del 1992 numero 7995 (26/06/1992)


Il divieto contenuto nell'art. 2739 cod. civ. di deferire il giuramento sopra un fatto illecito trova fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto illecito produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa a suo carico. Tale situazione riguarda l'autore del fatto, non il soggetto leso, giacché‚ l'eventuale concorso di questo ultimo nella produzione del danno ex art. 1227 cod. civ., non si sostanzia nell'ammissione di una responsabilità verso terzi, ma nell'ammissione di un fatto limitativo della responsabilità altrui nei propri confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato in parte qua la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto ammissibile il deferimento del giuramento suppletorio al soggetto leso dall'investimento da parte di un autoveicolo rimasto sconosciuto, per integrare la prova delle modalità del sinistro).

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