Cass. civile, sez. III del 1992 numero 7411 (16/06/1992)


La disposizione dell' art. 844 cod. civ., che consente al proprietario del fondo di impedire le immissioni di fumo, calore, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino, che superino la normale tollerabilità, si riferisce a quei fenomeni collaterali a legittime attività umane, di norma produttive, che si propagano da un fondo ad un altro con mezzi naturali e non è, pertanto, applicabile per la caduta di massi e pietre provenienti da un fondo utilizzato per la discarica di materiale, in relazione alla quale non vi è un generico dovere di sopportazione entro i limiti della tollerabilità.

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