Cass. civile, sez. III del 1990 numero 7571 (27/07/1990)


In tema di responsabilità per fatto illecito, costituiscono "attività pericolose" ai sensi dell'art. 2050 c.c., non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. In quest'ultimo caso, lo stabilire se una determinata attività sia in concreto da qualificarsi pericolosa costituisce compito del giudice di merito, il quale dovrà apprezzare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo e decidere anche in base a nozioni di comune esperienza. (Nell'affermare il suddetto principio la C.S. ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2050 c.c., dell'ente gestore di un parco di divertimenti, per le lesioni subite da due persone che avevano preso posto su un bob, fuoriuscito dalla pista di discesa, avendo ritenuto una intrinseca pericolosità sia in relazione alla conformazione ed alle curve del tracciato, sia alla velocità del mezzo ed alla sua struttura).

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