Cass. civile, sez. III del 1990 numero 11163 (19/11/1990)


“In tema di imputabilità del fatto dannoso opera, nel campo civile, un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore per l' imputabilità in campo penale, nel quale è la legge stessa che fissa le cause che la escludono, mentre, a norma dell' art. 2046 cod. civ., compete al giudice civile accertare caso per caso se, in relazione all' età, allo sviluppo psico-fisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere.”

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