Cass. civile, sez. III del 1988 numero 3400 (09/05/1988)


Il principio in forza del quale la volontà di prestare fidejussione deve essere espressa (art. 1937 cod. civ.) vale anche per le eventuali condizioni o limitazioni della garanzia fidejussoria, sicché queste, ove non emergenti dal titolo della garanzia medesima, o da altri titoli idonei a costituirne integrazione, non possono essere desunte aliunde, né, in particolare, dai rapporti fra fidejussione e debitore principale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1988 numero 3400 (09/05/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti