Cass. civile, sez. III del 1988 numero 338 (18/01/1988)


L'invalidità stabilita dall'art. 2113 cod. civ. per le rinunce e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge, costituisce un'ipotesi non di nullità, ma di annullabilità dei predetti atti negoziali che, condizionata dall'esercizio della facoltà d'impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso art. 2113, resta soggetta alle regole poste dall'art. 1442 cod. civ., secondo cui l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni ma l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto anche se è prescritta l'azione per farla valere. Ne consegue che - con riguardo ad un rapporto agrario - il giudice investito in via di azione o di eccezione, deve preliminarmente accertare se sia stata comunque espressa, nel termine semestrale di decadenza e nei confronti del concedente, la volontà dell'affittuario coltivatore diretto di non abdicare alla tutela dei diritti indisponibili oggetto della transazione o della rinuncia, e poi stabilire se la successiva istanza in sede giurisdizionale, volta con l'annullamento dei detti negozi ad ottenere in concreto quella tutela, trovi o meno impedimento ai sensi del primo o dell'ultimo comma dell'art. 1442 citato, sempreché decadenza e prescrizione siano state eccepite dalla controparte.

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