Cass. civile, sez. III del 1987 numero 6886 (11/08/1987)


La clausola risolutiva espressa non rientra tra le clausole particolarmente onerose, la cui approvazione deve avvenire per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., poichè essa serve soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione del rapporto, che l'art. 1453 cod.civ. riconosce al contraente adempiente, avendo le parti valutato in anticipo la importanza di un determinato inadempimento, eliminando, in tal modo, la necessità di un'adeguata indagine

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