Cass. civile, sez. III del 1987 numero 433 (19/01/1987)


L'obbligo di custodia delle strutture edilizie e degli impianti installativi, nonché la conseguente responsabilità verso i terzi danneggiati, configurata dall'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario-locatore dell'immobile, conservando lo stesso - che resta possessore e mantiene una relazione anche materiale con la cosa locata - effettivi poteri di vigilanza e doveri di manutenzione della stessa.

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