Cass. civile, sez. III del 1983 numero 75 (06/01/1983)


La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c. può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale.Al fine dell'affermazione della responsabilità indiretta del padrone e del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del domestico o del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., é sufficiente che sussiste un nesso di occasionalità necessaria fra illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti nel senso che le incombenze o mansioni affidate al primo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (e non nel senso restrittivo di un collegamento delle mansioni all'evento, sicché questo sia la conseguenza di quelle), mentre rimane irrilevante, al fine indicato, che tale comportamento si ponga in modo autonomo nell'ambito dell'incarico ricevuto ovvero abbia addirittura ecceduto dai limiti.

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