Cass. civile, sez. III del 1983 numero 7204 (02/12/1983)


In caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, nella società in accomandita semplice, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società, per il solo fatto che abbia in concreto assunto la gestione sociale. Nella società in accomandita semplice, l'art. 2320 cod. civ., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, consistente nel compimento di affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, non determina la responsabilità della società medesima per il contratto stipulato da quel falso procuratore, salvo il caso di ratifica (artt. 1398 e 1399 cod. civ.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1983 numero 7204 (02/12/1983)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti