Cass. civile, sez. III del 1982 numero 182 (13/01/1982)


Dal momento in cui la cosa, in sè pericolosa, sia dal fabbricante consegnata da altra persona (nella specie, all'impresa distributrice ed istallatrice delle bombole di gas), questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza; così che ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, mentre correlativamente, si trasferiscono, da quel momento, a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore.

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