Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4920 (24/09/1979)


Il contratto di comodato senza determinazione di tempo (cosiddetto precario) da luogo a un rapporto obbligatorio tra comodante e comodatario, sicché qualora il comodante proponga l'azione di restituzione dell'immobile concesso in uso gratuito, il legittimato passivo è esclusivamente il comodatario, anche se questi abbia perduto la disponibilità del bene, in quanto tale circostanza attiene all'inadempimento e alla responsabilità del medesimo e non alla sua legittimazione ad causam. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, è stata cassata la sentenza del tribunale il quale aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva della comodataria per avere questa donato l'immobile al proprio figlio).A norma dell'art. 1811 Cod. civ., la morte del comodante determina la risoluzione del contratto di comodato e l'attribuzione ai suoi eredi del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia.

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