Cass. civile, sez. III del 1971 numero 1096 (16/04/1971)


Nel caso di omessa pronuncia la parte ha, normalmente, la possibilità di scelta fra due soluzioni: o impugnare la sentenza per ottenere che si rimedi emettendo, in sede di impugnazione, la pronuncia fino a quel punto omessa, o riproporre la domanda in separato giudizio; naturalmente diverso è il caso in cui si possa desumere dalla sentenza il rigetto, sia pure implicito, della domanda non accolta; non verificandosi allora l'ipotesi di una omessa pronuncia, il solo rimedio possibile è quello dell'impugnazione; altrettanto, e per la stessa ragione, accade quando il capo di domanda su cui si è espressamente provveduto non è autonomo: in tale ipotesi la decisione di rigetto si desume per implicito da quella adottata sulla rimanente parte della domanda stessa. L'art. 389 cod.proc.civ. che faculta la parte a chiedere dinnanzi al giudice di rinvio le reintegrazioni e le restituzioni conseguenti alla sentenza di cassazione, non assegna a detto giudice una competenza assoluta ed inderogabile in materia: il legislatore non ha inteso cioè prescrivere obbligatoriamente la riunione delle domande di restituzione e reintegrazione e quella di merito, che si svolge dinnanzi al giudice del rinvio; esaurito quindi il giudizio di rinvio le domande di cui sopra possono essere proposte al giudice competente secondo le comuni regole sulla competenza.

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