Cass. civile, sez. III del 1964 numero 2775 (20/11/1964)


Pur essendo la società in accomandita semplice libera nella scelta del nominativo del socio accomandatario da inserire nella ragione sociale, questa tuttavia, ove risulti, a cagione del cognome dell'accomandatario, in essa inserito, uguale o simile a quella anteriormente usata da altra società recante lo stesso cognome, e possa quindi con quella confondersi per l'oggetto dell'impresa e per il luogo del relativo esercizio deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

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