Cass. civile, sez. II del 2015 numero 24150 (26/11/2015)



La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo.

Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 c.c. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese.

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