Cass. civile, sez. II del 2013 numero 3970 (18/02/2013)




Il diritto a trattenere la caparra, ex art. 1385 c.c., in caso di inadempimento dell’altra parte, nasce con l’espressione di volontà, della parte adempiente, di voler recedere dal contratto. In caso di silenzio i presupposti per applicare tale norma non sono integrati.

Non sussiste, pertanto, il diritto a trattenere la caparra e di conseguenza ne va disposta la restituzione, laddove il promittente resti in silenzio alla comunicazione del promissario acquirente il quale, scaduto il termine per la stipula del contratto definitivo per la compravendita dell’immobile, annuncia il proprio disinteresse all’acquisizione del cespite, dovendosi infatti ritenere che, anche a voler riconoscere la natura dichiarazione di volontà di risoluzione del contratto di detto annuncio, ciò non consentirebbe l’automatico scioglimento del contratto, restando alla parte adempiente, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la scelta tra la domanda di adempimento e la domanda di risoluzione.

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