Cass. civile, sez. II del 2013 numero 17287 (03/07/2013)




Alla stregua della nozione enunciata dall'art. 1353 c.c., la condizione costituisce un elemento accidentale del negozio giuridico e, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme. Non v'è dubbio però che - stante il principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. da cui deriva il potere delle parti di determinare liberamente entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all'uno piuttosto che all'altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto. Ma se è indubbia l'esistenza di siffatto potere deve, per contro, ritenersi che, qualora insorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di una convenzione difforme dal modello legale, spetti alla parte che invoca a sostegno della propria tesi difensiva tale difformità, fornirne la prova inequivoca ed al giudice di merito compiere una indagine approfondita diretta ad accertare l'esatta volontà dei contraenti.

In tema di preliminare di vendita di un immobile, i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell’efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto subordinando la stipula del definitivo al rilascio della concessione in sanatoria, concessione che, peraltro i contraenti devono aver dato per sicura e certa.

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