Cass. civile, sez. II del 2012 numero 2743 (23/02/2012)



L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, comma III, c.c. e delle connesse disposizioni della legge n. 89/1913, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto.

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