Cass. civile, sez. II del 2011 numero 23545 (10/11/2011)




L’ingiuria grave di cui all’art. 801 c.c. non può essere desunta da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine. Ne consegue che non può essere revocato l’atto di liberalità laddove il donatario venga meno alla richiesta di assistenza morale da parte del donante nel caso in cui il rifiuto sia opposto in un quadro ormai deteriorato di rapporti risultando detta mancanza, da parte del donatario, non tale da suscitare quella riprovazione nella coscienza sociale che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 801 c.c..

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