Cass. civile, sez. II del 2011 numero 10913 (18/05/2011)




In tema di appalto è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si invochi la riconducibilità dei vizi dell’opera alla categoria dei gravi difetti (ai sensi dell’art. 1669 c.c., i quali come tali si sottraggono all’onere di denuncia, previsto dall’art. 1668 c.c.) qualora la questione stessa non risulti essere stata dibattuta nel giudizio di appello.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2011 numero 10913 (18/05/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti