Cass. civile, sez. II del 1992 numero 9827 (24/08/1992)


La girata di titoli cambiari o assegni effettuata dal debitore a favore del proprio creditore "pro solvendo" non ha effetto liberatorio prima e senza l' effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all' art. 2697 cod. civ. e della regola sancita dell' art. 1198 cod. civ., l' onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 9827 (24/08/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti