Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2083 (20/02/1992)


Nell' ambito del "leasing" finanziario sono individuabili due distinte figure contrattuali: nella prima, corrispondente a quella tradizionale, l' utilizzazione della "res" da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all' uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione a scopo di finanziamento e godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento; nella seconda, invece, le parti al momento della formazione del consenso prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all' uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l' utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all' utilizzatore non costituisce, come nel "leasing" tradizionale, un' eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione dalle parti assegnata al contratto. Ne consegue che, mentre il "leasing" tradizionale si qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica, come tale non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell' utilizzatore, alla retroattività dell' effetto risolutivo disposta in via generale dall' art. 1458, comma primo cod. civ., invece nell' altra figura la norma anzidetta si applica senza limitazione alcuna, onde ciascuna delle parti ottiene la restituzione di quanto prestato in base al contratto. In quest' ultima ipotesi, in mancanza di un' apposita disciplina normativa, il rapporto contrattuale "inter partes" è regolato dall' art. 1526 cod. civ., il quale è applicabile in via analogica, stante l' omogeneità degli interessi tutelati.

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