Cass. civile, sez. II del 1992 numero 1194 (04/02/1992)


Anche rispetto ai beni immobili, per loro natura infungibili e quindi insuscettibili di essere considerati senza specificazione, è configurabile la vendita di "genus" con riferimento al "genus limitatum", come nel caso di vendita di una porzione solo quantitativamente indicata compresa nella maggiore estensione di un fondo. In tale caso il venditore altro non deve fare che prestare il "genus limitatum" attenendosi al disposto dell' art. 1178 cod.civ., secondo cui, quando l' obbligazione ha per oggetto cose determinate solo nel "genus", il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

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