Beni fungibili e beni infungibili



La valutazione della fungibilità o sostituibilità di un bene viene operata in base ad una considerazione di carattere economico-sociale che può contrastare con criteri semplicemente naturalistici. Il bene è fungibile o meno a seconda che esso possa essere o meno sostituito indifferentemente con un altro nota1. Non interessa avere una determinata banconota ovvero un determinato chicco di riso, bensì una certa quantità di beni di quella particolare specie. Tutto questo secondo la comune valutazione; per lo più la distinzione imperniata sulla fungibilità o meno di una cosa si sovrappone a quella tra cose di genere e cose di specie.

Occorre chiarire che la caratteristica della fungibilità può essere rapportata ad un criterio oggettivo oppure ad uno soggettivo. Essa normalmente dipende dalla natura dei beni: in questo senso ad esempio il denaro è oggettivamente fungibile. Non importa che io paghi con quelle determinate banconote; ciò che conta è che il pagamento avvenga in misura corrispondente al dovuto.

La valutazione di fungibilità/infungibilità può tuttavia dipendere dalla considerazione che di un determinato bene abbiano le parti, riflettere cioè la considerazione soggettiva della cosa, ancorata alla volontà delle parti. In altri termini un bene potrebbe essere per propria natura fungibile, ma assumere per le parti una valenza peculiare, venendo in esame come cosa specifica ed insostituibile: es. un vestito appartenente ad una persona cara.

E' possibile che si dia anche l'ipotesi inversa? Si può dire che un bene, per propria natura infungibile, venga in considerazione come fungibile in relazione alla volontà delle parti in tal senso? nota2. Al quesito la giurisprudenza ha dato una risposta incerta. E' stato così deciso che non è configurabile una vendita immobiliare nella quale il bene immobile da trasferire viene considerato come bene di genere fungibile (Cass. Civ. Sez. III, 5113/77 ). Tuttavia si è rilevato che appare validamente configurabile una vendita che abbia ad oggetto una porzione di terreno da stralciarsi da maggior consistenza nell'ambito di un vasto appezzamento, potendosi in tal caso fare applicazione del principio, tipico della vendita di cose generiche, in base al quale il venditore non può prestare cose di qualità inferiore alla media (Cass. Civ. Sez. II, 14585/2021; Cass. Civ. Sez. II, 1194/92 ).

Sembra pertanto ammissibile la vendita generica di immobili non soltanto nel senso riferito di una determinata superficie di terreno da individuare in un più vasto ed indeterminato ambito, ma anche quando la determinazione sussista, dovendo l'individuazione riguardare unicamente la scelta tra i più immobili, appartenenti ad un genus limitatum. Si pensi alla vendita avente ad oggetto un posto auto scoperto, genericamente dedotto nel contratto (Cass. Civ. sez. II, 5225/83 ) nota3.

Alla distinzione tra beni fungibili e beni infungibili si sovrappone quella di cose generiche e cose di specie. Ordinariamente infatti una cosa determinata solo nel genere è anche fungibile mentre un bene specifico risulta essere infungibile.

Note

nota1

V. Biondi, voce Cosa fungibile e non fungibile (diritto civile), in N.mo Dig. it., pp.1019 e ss..
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nota2

In dottrina si confronti p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli , Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.37; Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XVI, Milano, 1971, p.386; Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, p.180, ove, rispondendo affermativamente al quesito, si parla di fungibilità meramente soggettiva.
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nota3

Si ritiene nulla una vendita assolutamente generica, mentre in presenza di un genus limitatum l'individuazione può certamente operare anche in relazione alle determinazioni qualitative dell'immobile promesse dal venditore: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.55.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980
  • BIONDI, voce Cosa fungibile e non fungibile (diritto civile), N.mo Dig. it.
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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