Cass. civile, sez. II del 1991 numero 6561 (10/06/1991)


La clausola penale è un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all' adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Essa, pertanto, a norma dell' art. 1453 comma primo cod. civ. trova applicazione sia nell' ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l' esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti.Diversa funzione va invece riconosciuta alla caparra penitenziale o pena del recesso disciplinata dall' art. 1386 cod. civ. quale corrispettivo del diritto di recesso pattiziamente consentito.

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