Cass. civile, sez. II del 1987 numero 1260 (07/02/1987)


In materia testamentaria, la captazione non si concreta in una qualsiasi influenza d'ordine psicologico, esercitata a mezzo di blandizie, suggerimenti e simili, ma deve esprimersi in veri e propri artifici o raggiri e cioè in atti fraudolenti posti in essere nei confronti del testatore per deviare la naturale direzione della volontà.La disposizione dell' art.. 681 cod. civ. nel disciplinare la sola revocazione espressa della precedente revoca di disposizioni testamentarie disponendo in tal caso, la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude, al testatore, la possibilità di revocare la precedente revocazione tacitamente a mezzo di nuovo atto di ultime volontà, contenente disposizioni incompatibili con quello precedente, ma in questa ipotesi si pone un problema di interpretazione in ordine alla volontà del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.L' art.. 681 del cod. civ. che disciplina la revocazione espressa (con atto notarile o nuovo testamento) della precedente revoca di disposizioni testamentarie, ricollegandovi l' automatica reviviscenza delle disposizioni revocate, si riferisce, quanto alla revoca del precedente testamento, sia alla revoca espressa che a quella tacita per ragioni di incompatibilità delle disposizioni testamentarie con quelle precedenti.

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