Cass. civile, sez. II del 1985 numero 142 (19/01/1985)


Allorquando in base a una clausola dell'atto costitutivo l'amministrazione di una società semplice sia affidata a un consiglio di soci è configurabile non l'ipotesi dell'amministrazione disgiuntiva di cui all'art. 2257 cod. civ. ma dell'amministrazione congiunta dei soci designati (art. 2258 cod. civ.) con la conseguenza che per le relative decisioni è necessaria l'unanimità dei consensi, non trovando applicazione - in assenza di una specifica previsione pattizia - l'amministrazione fondata sul principio maggioritario, come indicato dall'art. 2388 cod. civ. per la società per azioni.

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