Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2999 (24/05/1979)


Il diritto di riscatto ex art. 1500 cod. civ. non può essere ceduto dal venditore, senza il consenso del compratore, a favore di un terzo estraneo al contratto, trattandosi di modifica che inciderebbe non solo sulla struttura soggettiva ma su quella oggettiva del contratto, in quanto comporterebbe l' obbligo del compratore di prestarsi al trasferimento della proprietà a favore del terzo senza che tale obbligo egli abbia mai assunto.

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