Cass. civile, sez. II del 1968 numero 1404 (07/05/1968)


Nell'ipotesi in cui un bene di uso civico o demaniale di proprietà di una università agraria sia, a seguito della ripartizione di cui agli art.13 e seguenti della legge 16 giugno 1927 n.1766, concesso in enfiteusi ad un privato, con obbligo di migliorare e con facoltà di affrancare dopo eseguite ed accertate le migliorie apportate, non ricade sotto la sanzione della nullità prevista dall'ultimo comma dell'art.21 della detta legge la vendita obbligatoria (vendita di cosa altrui) effettuata a terzi dal concessionario prima della affrancazione, perchè siffatta vendita non può equipararsi alla vendita con effetto reale immediato, importando solo gli effetti obbligatori e l'obbligo di procurarsi in seguito la cosa venduta per trasferirla al compratore e perchè la norma speciale richiamata vieta esclusivamente ogni atto di disposizione reale del fondo da parte dell'associazione agraria per il raggiungimento degli scopi di legge; la vendita obbligatoria non tocca quella disponibilità da parte dell'ente ed il raggiungimento dei fini di legge e solo dopo che quei fini siano stati raggiunti ed il concessionario abbia migliorato ed esercitato il diritto potestativo di affrancare, conseguendo la piena e libera dispopnibilità del fondo, si attuerà l'effetto reale della vendita, con il trasferimento del bene al compratore, il che corrisponde anche alla regolamentazione della vendita di cosa altrui di cui all'art.1478 cod.civ..

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