Cass. Civile, sez. I del 2024 numero 31365 (06/12/2024)



L'istituto dell'espropriazione parziale ricorre quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria e, inoltre, implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa; ne consegue che l'indennizzo, in tal caso, presuppone l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

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