Cass. civile, sez. I del 2015 numero 7753 (16/04/2015)



In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla l. 223/1991, art. 3, comma IV, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto.

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