Cass. civile, sez. I del 2015 numero 11862 (09/06/2015)



L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. l dell’articolo 2901 c.c., anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale, dovendosi ritenere che detta gratuità rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore, avuto riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del consilium fraudis del coniuge beneficiario dell’intero patrimonio immobiliare costituito dall’altro nel fondo stesso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2015 numero 11862 (09/06/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti