Cass. civile, sez. I del 2011 numero 19596 (26/09/2011)




Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quello sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine all’elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della persona beneficiaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2011 numero 19596 (26/09/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti