Cass. civile, sez. I del 2011 numero 19365 (22/09/2011)




La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale ma è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l’interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica sociale a tal punto da rendere insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che riveste quella posizione culturale, religiosa, politica di salute, ritenuta abbisognevole di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. L’art. 26 del D.lgs 196/2003 precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell’interessato ed autorizzazione del Garante.
La salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la l. n. 104/1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.

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