Cass. civile, sez. I del 2006 numero 8230 (07/04/2006)


In base al combinato disposto degli artt. 2364, comma I, n. 3, e 2389, comma I, c.c. (nel testo anteriore alla riforma attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, applicabile nella specie "ratione temporis"), la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all'atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all'assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l'assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto sociale, a nulla rilevando che quest'ultimo sia eventualmente stabilito nella forma aleatoria della partecipazione agli utili.

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