Cass. civile, sez. I del 2003 numero 6169 (17/04/2003)


La disposizione contenuta nell'art. 2557 del Codice civile, la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, non si applica in caso di recesso del socio dalla società in nome collettivo, perché in tale evenienza non si determina alcun trasferimento, diretto o indiretto, della titolarità dell'azienda.Il divieto di concorrenza previsto per il socio di società in nome collettivo dall'art. 2301 cessa naturalmente con il venir meno della qualità di socio; alle parti è tuttavia consentito pattuirne l'estensione anche nell'ipotesi di recesso del socio dalla società.

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