Cass. civile, sez. I del 2003 numero 4033 (19/03/2003)


La comunione legale dei beni tra i coniugi è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene, ponendosi il consenso dell'altro come un negozio autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo e la cui mancanza deve essere fatta valere nei termini fissati dall'articolo 184 del Cc. Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, il codice si limita a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostruire la comunione o, qualora non ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o d'inefficacia per l'atto compiuto.

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