Cass. civile, sez. I del 2002 numero 11368 (31/07/2002)


Ai fini della configurabilità di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione non è decisivo l'impiego di espressioni quali "dietro semplice richiesta" , ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza del riferimento all'elemento della accessorietà della garanzia ,insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. La interpretazione della effettiva volontà della parti alla luce dei sopra indicati criteri costituisce compito demandato istituzionalmente al giudice di merito.

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