Cass. civile, sez. I del 2001 numero 317 (11/01/2001)


In tema di credito fondiario, la norma di cui all'articolo 18 del Rd 646/1905 (nonchè l'articolo 67, ultimo comma, della legge fallimentare) non postula affatto (come implicitamente confermato, ancora, dall'articolo 38 del Dlgs 385/1993), che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante debba venir necessariamente pattuita la destinazione allo scopo di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di mutuo di scopo, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex articolo 1418 del codice civile.

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