Cass. civile, sez. I del 2001 numero 13881 (09/11/2001)


L'aricolo 41, primo comma, della legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità - il quale dispone che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, tale vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo 40 - trova applicazione anche nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa, e pertanto potrà operare la compensatio lucri cum damno, purchè il vantaggio acquisito dal danneggiato sia particolare e diverso da quello eventualmente goduto da altri soggetti.

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